Imposte dirette
12 Dicembre 2024
La Corte di Cassazione ha ritenuto che in ogni tipologia di transazione, la rinuncia alla lite esplica una funzione di mero consolidamento del risultato a cui le parti sono pervenute a mezzo dell’accordo.
La Cassazione (tra le altre, sentenza 22.09.2022, n. 26148) in pacifica unione con l’unanime dottrina accademica, ha ritenuto che in ogni tipologia di transazione (semplice, mista o novativa) la rinuncia alla lite esplica una funzione di mero consolidamento del risultato a cui le parti sono pervenute a mezzo dell’accordo, per cui l’interdizione volontaria dei diritti vantati dalle parti costituisce solo l’effetto naturale del contratto e non la sua causa.
Ai fini dell’imposizione sui redditi, sempre per la Cassazione l’obbligo di rinuncia alla lite non è mai suscettibile di una rilevanza autonoma, dovendosi piuttosto indagare se alla base della transazione le somme percepite siano rappresentative di autentica “novella ricchezza” o se, invece le somme siano da considerare come compensative di una ricchezza perduta secondo la doppia configurazione del lucro cessante e del danno emergente.