Società e contratti
18 Luglio 2024
Il tema dei conferimenti e delle donazioni di partecipazioni di controllo richiede un’indagine mirata in ordine all’imposta sulle successioni e donazioni, alla luce del particolare interesse che anche tale ambito impositivo ha nella pianificazione dei passaggi generazionali.
L’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 (TUSD) dispone il non assoggettamento ai fini delle imposte di successione e di donazione dei trasferimenti, anche effettuati mediante patti di famiglia di cui all’art. 768-bis e ss. c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, nonché di quote sociali ed azioni.
Specificamente, ai fini dell’esenzione, in ordine alle partecipazioni di controllo in società di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir (società di capitali), viene prevista la condizione che i beneficiari detengano il controllo della società per un periodo di 5 anni attestandone l’impegno con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di donazione o nella denuncia di successione.
In ordine alla irrilevanza impositiva delle donazioni delle partecipazioni l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 552/2021 ha però negato l’esenzione a quei trasferimenti che non si raccordino a società che non siano espressive di una realtà imprenditoriale meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale.