Agricoltura ed economia verde
13 Marzo 2024
Con l’approvazione del DDL 931 su promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, entreranno in vigore alcune agevolazioni per i giovani imprenditori tra 18 e 40 anni, anche se lascia qualche perplessità la portata delle misure sul lato fiscale.
Con il passaggio in Parlamento del DDL 931/2024, le proposte per lo sviluppo dell’imprenditoria agricola giovanile prendono forma.
Primo passaggio è la definizione di giovane imprenditore agricolo che l’art. 2 riconosce a qualsiasi forma, individuale o societaria, a patto che eserciti esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e ricorrano una delle seguenti condizioni:
Le agevolazioni previste sono molteplici, spaziano dallo stanziamento di fondi per favorire il primo insediamento, al rafforzamento del diritto di prelazione, al credito d’imposta per attività di formazione fino a favorire il rilascio di spazi in ambito di vendita diretta itinerante.
Dal punto di vista fiscale due importanti previsioni sono state inserite agli artt. 4 e 7.
Partendo dalla seconda, quella di cui all’art. 7, rubricata “Agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate”, è prevista per i giovani agricoltori nelle forme sopra definite, con i requisiti di coltivatore diretto o Iap e iscritti alla relativa previdenza agricola, una riduzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale sull’acquisto di fondi rustici che ne prevede il versamento nella misura del 60%. Tale riduzione si applica sia nel caso di aliquote ridotte che agevolate: questo significa che per un acquisto con i requisiti Ppc (piccola proprietà condatina), oltre all’imposta di registro e all’imposta ipotecaria fissi, l’imposta catastale dell’1% sarà ridotta allo 0,6%.
La previsione dell’art. 4, rubricata Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura, invece, può generare alcuni dubbi sulla reale portata agevolativa. Questo perché il citato art. 4 prevede che i giovani agricoltori neo insediati “che intraprendono un’attività d’impresa” hanno la facoltà di optare, per le attività agricole diverse da quelle coperte dall’art. 32 del Tuir, per “un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta”.
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Dalla formulazione, tale facoltà parrebbe applicabile solo a ditte individuali, società semplici e società di capitali in trasparenza fiscale, ma non nella determinazione della base imponibile Ires. Detto questo, sarebbe applicabile in situazioni come l’allevamento di animali eccedente, la coltivazione in serra eccedente, le prestazioni di servizi: attività che nell’ambito della ditta individuale e della società semplice prevedono comunque una determinazione forfettaria del reddito d’impresa e quindi, tale aliquota sostitutiva si applicherebbe sul reddito d’impresa forfettariamente determinato. Se così non fosse, la portata sarebbe estremamente limitata perché non parrebbe conveniente determinare un reddito d’impresa nei modi ordinari ai fini di usufruire di tale aliquota d’imposta sostitutiva.
Discorso diverso per i redditi d’impresa prodotti dall’esercizio delle attività connesse da società agricole costituite sotto forma di S.n.c., S.a.s., S.r.l. che a quel punto, normalmente, non possono determinare il reddito che eccede i limiti dell’articolo 32 del Tuir con metodi forfetari.