IVA
03 Gennaio 2025
Dal 2025 è operativo il nuovo sistema di esonero Iva transfrontaliero con identificativo "EX".
Con il provvedimento 30.12.2024, n. 460166 l’Agenzia delle Entrate completa il quadro normativo del nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero, che è operativo dal 1.01.2025. Il sistema, introdotto dal D.Lgs. 180/2024 in attuazione della direttiva 2020/285/UE, si inserisce nel D.P.R. 633/1972 attraverso il nuovo Titolo V-ter, articolato in 3 sezioni che disciplinano definizioni generali (art. 70-terdecies), regime “interno per operatori UE” (artt. 70-quaterdecies – 70-septiesdecies) e “regime esterno per operatori italiani” (artt. 70-octiesdecies – 70-duovicies).
La novità più rilevante è l’introduzione dell’identificativo “EX”, che permetterà di operare in regime di franchigia negli Stati membri UE. L’Agenzia delle Entrate assegnerà questo suffisso entro 35 giorni lavorativi dalla richiesta, come previsto dall’art. 70-noviesdecies D.P.R. 633/1972 e confermato dalle Note esplicative della Commissione UE.
Il sistema si basa su una doppia soglia: 100.000 euro di volume d’affari nell’UE (art. 280-bis direttiva 2006/112/CE) e il rispetto dei limiti nazionali (in Italia 85.000 euro, allineato alla L. 190/2014, ossia al regime forfetario). Il legislatore italiano ha però introdotto una significativa “asimmetria”: mentre gli operatori italiani che si rivolgono all’estero (regime esterno) possono essere sia “persone fisiche che giuridiche”, gli operatori UE in Italia (regime interno) “devono essere necessariamente persone fisiche” e rispettare i vincoli del regime forfetario.
Il regime risulta particolarmente vantaggioso per le “operazioni B2C transfrontaliere”, come le prestazioni di servizi con deroga territoriale (artt. 7-quater – 7-octies D.P.R. 633/1972) e le vendite a distanza intracomunitarie. È possibile applicarlo selettivamente nei diversi Stati membri, mantenendo il regime ordinario in altri, purché si rispetti il limite complessivo UE. Gli obblighi di monitoraggio, previsti dall’art. 70-unvicies D.P.R. 633/1972, richiedono comunicazioni trimestrali sulle operazioni effettuate. In caso di superamento della soglia UE, va data comunicazione entro 15 giorni lavorativi, con effetto immediato sulla cessazione del regime. La cessazione può avvenire anche per scelta del contribuente (dal trimestre successivo) o per il venir meno dei requisiti, secondo quanto previsto dagli artt. 70-septiesdecies e 70-duovicies D.P.R. 633/1972.
Il provvedimento 30.12.2024, n. 460166, in attuazione dell’art. 70-terdecies D.P.R. 633/1972, stabilisce contenuti e modalità della comunicazione preventiva necessaria per operare in regime di esonero Iva negli altri Stati membri.
La procedura, interamente telematica, richiede una comunicazione dettagliata che deve contenere:
– informazioni anagrafiche complete (codice fiscale, denominazione/nome, natura giuridica);
– domicilio fiscale;
– descrizione delle attività svolte (principale e secondarie);
– autocertificazione di non essere già registrati al regime in altri Stati UE;
– elenco degli Stati membri dove si intende operare in franchigia;
– eventuali identificativi Iva già posseduti;
– dati sui volumi d’affari realizzati (in Italia e negli altri Stati UE) nei 2 anni precedenti e nell’anno in corso.
Il provvedimento introduce elementi di flessibilità nella gestione della comunicazione: possibilità di correzione entro 5 giorni lavorativi dall’invio; facoltà di delega agli intermediari abilitati (ex art. 3 D.P.R. 322/1998) con accesso al Cassetto fiscale.
L’iter procedurale prevede:
– trasmissione telematica (dal 1.01.2025);
– controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate;
– inoltro agli Stati membri interessati;
– attribuzione del suffisso “EX” entro 35 giorni (art. 70-noviesdecies D.P.R. 633/1972), decorrenti dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione, come specificato nel punto 7.4 del provvedimento.