Accertamento, riscossione e contenzioso
23 Ottobre 2024
I conteggi delle imposte sostitutive ai fini Irpef/Ires e Irap per il regime del ravvedimento del concordato preventivo. Esemplificazioni.
Entro il 31.10.2024 i soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale con l’accettazione della proposta nel quadro degli Isa del modello dichiarativo, possono, in aggiunta, fruire del regime di ravvedimento introdotto dall’art. 2-quater D.L. 113/2024 (decreto Omnibus), che permette, dopo il pagamento di un’imposta sostitutiva, di evitare, sugli anni “ravveduti” (dal 2018 al 2022 o anche solo alcuni di questi) accertamenti analitico-contabili, analitico-induttivi, induttivi extra-contabili (o induttivi puri), ossia accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. 600/1973, determinati in base alle scritture contabili, nonché accertamenti Iva determinati sulla base delle scritture contabili o anche su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 54, c. 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972.
La base imponibile su cui calcolare questa imposta sostitutiva ai fini Irpef/Ires è data dalla differenza tra il reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2018 al 2022 o alcuni di essi) e il reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2018 al 2022 o alcuni di essi) + il:
– 5% con Isa = 10;
– 10% con Isa pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
– 20% con Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;