Accertamento, riscossione e contenzioso

29 Maggio 2024

Redditometro valido anche per solo uno dei 2 anni di scostamento

Per la Cassazione è legittimo l’avviso di accertamento che si limita a contestare solo uno dei due anni d’imposta dello scostamento segnalato dal vecchio Redditometro, nel caso l’altro si raccordi ad un periodo fiscale prescritto.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23.05.2024, n. 14392, tornando a pronunciarsi sulla vecchia versione del Redditometro, insiste su tesi esegetiche che trascurano del tutto la stessa qualificazione di strumento obsoleto ed anacronistico rispetto al contesto socio-economico in cui esso viene fatto operare e del tutto non garantista nei confronti del contribuente, proprio come rappresentata nell’art. 22 D.L. 78/2010, ripreso in sentenza dallo stesso giudice di Cassazione.

A fronte dell’illegittimità dell’avviso di accertamento sostenuta dal contribuente in virtù del suo raccordo con lo scostamento reddituale di un solo anno in luogo dei due previsti dall’art. 38 D.P.R. 600/1973, la Cassazione sottolinea come l’art. 38, c. 4 D.P.R. 600/1973, nel testo allora vigente correlasse lo scostamento a due anni, peraltro neppure necessariamente consecutivi ed in ordine ai quali non era previsto il congiunto obbligo di notificare l’atto impositivo.

Presupposto necessario ai fini dell’accertamento sintetico, è che risultino elementi e circostanze di fatto, sulla base dei quali sia possibile fondatamente attribuire al contribuente un reddito complessivo superiore a quello risultante dalla dichiarazione, per due o più anni (Cass. 13.09.2022, n. 26916; Cass. 28.06.2019, n. 17491).

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