Accertamento, riscossione e contenzioso
31 Maggio 2024
Subito dopo l’uscita del D.M. 7.05.2024 l’esecutivo ha ritenuto opportuno sospendere nuovamente il ritorno sulla scena dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 600/1973.
La nuova sospensione, stando alla comunicazione dello stesso Ministero delle Finanze del 24.05.2024, è dovuta alla necessità di rendere più esplicita la sottointesa volontà di concentrare il ricorso all’applicazione dell’istituto della determinazione sintetica del reddito fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva ai casi nei quali il contribuente ometta di dichiarare i propri redditi, a fronte del superamento di soglie di spesa da determinare. Dunque, tutto da rifare.
La verità è che il redditometro, così come finora concepito, è uno strumento di accertamento induttivo del reddito costruito, in maniera eccessiva, su algoritmi ed elementi presuntivi. Troppi sono infatti gli elementi indicativi di capacità contributiva che devono essere combinati con la particolare tipologia di nucleo familiare del contribuente a sua volta distribuito nelle 5 aree territoriali in cui è stato suddiviso il territorio nazionale.
Il risultato di questi calcoli statistico-matematici, in massima parte basati su contenuti induttivi e non su dati certi di spesa e di tenore di vita, è una configurazione di reddito sinteticamente accertabile a carico del contribuente.
Il possibile ritorno in campo del redditometro con l’utilizzo di algoritmi e complesse quanto inestricabili funzioni matematico-statistiche di determinazione induttiva del reddito era infatti apparsa, fin da subito, come una decisione, quantomeno, anacronistica.
Dopo il tramonto degli algoritmi che erano alla base degli studi di settore, strumento di accertamento induttivo per eccellenza, il ritorno sulla scena del redditometro ha infatti sorpreso tutti. Anche perché in questi ultimi su questa materia si sono fatti notevoli passi in avanti, anche dal punto di vista giurisprudenziale, limitando l’utilizzo degli algoritmi e le ricostruzioni induttive del reddito da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Secondo i giudici comunitari e nazionali l’utilizzo di algoritmi e le ricostruzioni statistico-matematiche basate anche su tecniche di intelligenza artificiale, sono legittime a condizione che l’Amministrazione sia in grado di assicurare agli interessati e al giudice adito la conoscibilità del loro funzionamento e la completa tracciabilità del loro utilizzo (Consiglio di Stato, sentenza n. 2270/2019). Principi, questi ultimi, sanciti anche nel recente schema di disegno di legge recante delega al governo in materia di intelligenza artificiale, nella parte dedicata alle regole per la pubblica amministrazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte ben venga un’ulteriore riflessione sul redditometro. Ripensamento dello strumento che, secondo il provvedimento ministeriale del 24.05.2024, può trovare attuazione in uno dei prossimi decreti legislativi attuativi della L. 9.08.2023, n. 111.
Del resto, vista la mole di dati e informazioni di cui dispone l’Amministrazione Finanziaria, che bisogno c’è di ricorrere a calcoli induttivi e algoritmi? Si faccia un semplice confronto “one to one” fra spese sostenute e redditi dichiarati. Già così molte dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti vacillerebbero.
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