Imposte dirette

16 Gennaio 2025

Reddito professionale, nuove regole per trattamento di rimborsi spese

Il D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 ha modificato alcune disposizioni in materia di reddito da lavoro autonomo, tra cui quelle relative al trattamento fiscale dei rimborsi relativi alle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione di un incarico.

Ai sensi del novellato art. 54, c. 2, lett. b) del Tuir, dal 1.01.2025, non concorrono a formare il reddito dei lavoratori autonomo:

– le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente (si ricorda che il riaddebito può essere considerato analitico se il documento di spesa è intestato al professionista, che ha sostenuto la spesa in ragione del mandato che gli è stato conferito dal committente e se la spesa viene analiticamente riaddebitata al committente, ovvero se ogni singolo documento di spesa viene puntualmente indicato in parcella, e la somma addebitata risulta corrispondere esattamente ai documenti stessi);

– le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito, sostenute direttamente dal committente.

Naturalmente, di riflesso, queste spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. Pertanto, queste somme non concorrono alla formazione del reddito:

– sia dal lato “attivo” (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente);

– sia dal lato “passivo” (con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati).

Operativamente, l’addebito analitico delle spese in fattura comporta, a partire dal 1.01.2025, la necessità di esporre distintamente le stesse rispetto all’oggetto della prestazione e ai compensi relativi a questa. Infatti, dal 1.01.2025, il rimborso delle spese:

– non è più soggetto né a rivalsa alla cassa professionale né a ritenuta alla fonte;

– continua a essere soggetto a Iva (in quanto non si tratta di somme escluse ex art. 15 D.P.R. 633/1972).

Deroghe – Nel caso in cui il committente non dovesse rimborsare le spese addebitategli, per evitare che il costo resti, di fatto, indeducibile in capo all’esercente arti e professioni, è stata introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell’ambito del reddito d’impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti. Infatti, è stabilito che le eventuali spese non rimborsate dal committente sono deducibili dalla data in cui (ex art. 54-ter del Tuir):

– il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal D.Lgs. 14/2019 ovvero a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (per ciascuno dei citati istituti, viene poi individuato il momento in cui il committente si considera assoggettato agli stessi);

– la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;

– il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

In ogni caso, per le spese di modesta entità (ovvero quelle di ammontare non superiore a 2.500 euro, tenendo conto anche del compenso a esse relativo), la deducibilità è riconosciuta se, entro un anno dalla relativa fatturazione, il committente non dovesse provvedere al relativo rimborso, a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.

Viceversa, le spese dedotte e successivamente rimborsate concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta della relativa percezione.

Decorrenza – Le novità sopra illustrate sono applicabili a partire dal 1.01.2025. Fino al 31.12.2024, le spese sostenute dal lavoratore autonomo per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente:

– sono deducibili dal reddito del professionista;

– le relative somme percepite a titolo di rimborso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

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