Accertamento, riscossione e contenzioso
23 Aprile 2024
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 10.04.2024 n. 9663 del è tornata ancora a pronunciarsi sul vecchio modello del redditometro ribadendo la rilevanza di una capacità contributiva commisurata all’intero nucleo familiare.
In ordine all’indice di capacità contributiva commisurata alla forza economica del nucleo familiare la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 D.P.R. 600/1973 (cd. redditometro), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega”, (Cass. Sez. V, 31.10.2018, n. 27851).
In ordine all’unitaria rappresentazione economica del nucleo familiare convergono le stesse circolari dell’Amministrazione Finanziaria che raccordano la capacità di spesa all’appartenenza ad un nucleo familiare e consentono di fondare la prova contraria sul c.d. “redditometro familiare”.