Imposte dirette
15 Aprile 2024
L’Agenzia qualifica il reddito dei medici sostituti delle guardie mediche come reddito da lavoro autonomo, con tutti gli obblighi e gli adempimenti conseguenti anche ai fini dell’Iva.
Gli aspetti fiscali del servizio di medicina in continuità assistenziale, già noto come servizio di guardia medica, svolto da medici sostituti dei colleghi titolari, sono ampiamente trattati dall’Agenzia delle Entrate in 2 documenti: la risoluzione 15.07.2020, n. 41/E e la risposta a interpello 25.08.2021, n. 558.
L’Agenzia, partendo dalla considerazione che l’incarico assegnato ai sostituti per l’espletamento dell’attività di continuità assistenziale è a tempo determinato, provvisorio in quanto in funzione del rientro del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato, ritiene che la tipologia di rapporto che si instaura tra l’Azienda Sanitaria e il medico sostituto è inquadrabile dal punto di vista fiscale nella fattispecie del rapporto di lavoro autonomo e dunque disciplinato, ai fini delle imposte dirette, dall’art. 53, c. 1 del Tuir.
La norma stabilisce che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni”, intendendo “per esercizio di arti e professioni” quello svolto con caratteristiche di abitualità, ancorché non esclusiva, compreso quello in forma associata