Imposte dirette
13 Novembre 2024
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie osservazioni nel corso di un’audizione del direttore centrale Coordinamento normativo dell’Agenzia presso la VI commissione Finanze e Tesoro del Senato.
In attesa dell’approvazione definitiva del decreto legislativo contenente la revisione del regime impositivo dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie osservazioni nel corso di un’audizione del direttore centrale Coordinamento normativo dell’Agenzia presso la VI commissione Finanze e Tesoro del Senato, dove l’atto del Governo è all’esame.
In specifico ordine al reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato come il decreto intervenga all’art. 5, con lo scopo di fornire un quadro più chiaro dei suoi componenti e di mutuare alcuni criteri applicati all’interno della disciplina dei redditi d’impresa.
In analogia al reddito di lavoro dipendente, viene inoltre introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività: si stabilisce, infatti, che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione all’attività artistica o professionale, e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Per quanto riguarda il criterio d’imputazione temporale dei componenti di reddito, è confermata la rilevanza del principio di cassa, salvo specifiche deroghe. Nell’intervento sono state inoltre illustrate le novità previste in merito alle esclusioni dal reddito di lavoro autonomo, le plusvalenze e minusvalenze, il trattamento fiscale dei rimborsi e dei riaddebiti delle spese, gli ammortamenti e la deducibilità di specifiche tipologie di costo.
La nuova versione letterale dell’art. 54 del Tuir ricalca testualmente l’art. 51, c. 1 del Tuir in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, dal quale, quindi, possono venire ritratti i corrispondenti significati esegetici. In materia di reddito di lavoro dipendente, l’approdo all’onnicomprensività della base imponibile è stato legislativamente perseguito attraverso una progressiva sostituzione di termini specificamente selezionati:
1) ”emolumenti percepiti nel periodo d’imposta in dipendenza del lavoro prestato”;
2) ”da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta in dipendenza del rapporto di lavoro”;
3) “da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro”.
In particolare, con tale ultima versione letterale (ora riprodotta anche nel reddito di lavoro autonomo) la modifica del sintagma “in dipendenza del rapporto di lavoro” con “in relazione al rapporto di lavoro” ha attenuato il collegamento causale che prima si riteneva necessario dovesse intersecarsi con il contratto di lavoro e i diritti e doveri da esso discendenti. Con il mero raccordo invece procurato dall’inciso “in relazione” è diventato sufficiente che le somme e i valori siano solo occasionati dall’occupazione lavorativa, senza la necessità del riscontro di una giustificazione causale con le incombenze contrattuali.
Una tale ampiezza di base imponibile appare poter esser agevolmente surrogatoria della mancanza di una specifica previsione di imponibilità delle sopravvenienze attive disciplinate nel dettaglio nell’ambito del reddito d’impresa, dal momento che la percezione di somme a qualsiasi titolo con la sola causalità generica del raccordo con l’attività artistica o professionale, rende imponibili dazioni di denaro derivanti ad esempio da indennizzi di ogni genere.
Il nuovo art. 54, c. 2, nel prevedere che non abbiano da concorrere alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi, individua un novero tassativo di esclusioni dalla base imponibile, per cui mancando la previsione di esclusione delle erogazioni liberali sino all’importo annuo di 258,23 euro, invece prevista nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, vengono attratte a tassazione fiscale anche le tradizionali liberalità occasionate da ricorrenze ed eventi festivi.