Estero

15 Maggio 2024

Redditi prodotti all’estero e recupero delle imposte già prelevate

Il recupero delle imposte è sempre possibile, se diretto a evitare una doppia imposizione.

La V Sezione Civile della Cassazione (sentenze 1.03.2024, nn. 5595, 5558, e 5524) è intervenuta in una peculiare ipotesi di doppia imposizione fiscale concernente la materia delle imposte sul reddito, correlate all’applicazione della convenzione tra Italia e Repubblica del Kazakistan contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

In base a tale convenzione, nonostante i criteri fissati non consentano di escludere che il reddito percepito da un soggetto residente in Italia per il lavoro svolto in territorio Kazako, quale dipendente di una società stabilita ed assoggettata alle norme di diritto del Kazakistan, pur essendo stato già tassato mediante prelievo attuato con le cc.dd. “ritenute alla fonte” nel Paese dove viene svolta la prestazione lavorativa, possa considerarsi anche imponibile nello Stato di residenza del lavoratore.
Ciononostante, al doppio prelievo è possibile rimediare portando in detrazione le imposte corrisposte all’estero, fruendo del meccanismo del credito d’imposta.

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