Agricoltura ed economia verde
29 Novembre 2022
Il particolare regime di vantaggio per l'attività agrituristica, i beneficiari e la valutazione di convenienza.
Il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agrituristica si considera, ai fini delle imposte sui redditi, quale reddito di impresa, cioè reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorchè non esclusivo, di una delle attività indicate nell’art. 55 D.P.R. 917/1986.
In concreto, l’art. 5 L. 413/1991 ha previsto un particolare regime forfetario di determinazione del reddito dell’agriturismo, che consiste nell’applicare al totale dei ricavi derivanti dall’attività agrituristica, al netto dell’Iva, una percentuale di redditività pari al 25% del relativo ammontare, senza tener conto dei componenti negativi di reddito registrati ed inerenti all’attività.
I ricavi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nel periodo d’imposta, cosi come stabilito dall’art. 109 del Tuir.
Esempio – Il signor Mario Rossi, imprenditore agricolo, ha intrapreso un’attività agrituristica nell’anno 2021 stabilendo di determinare il reddito secondo il criterio forfettario.
Durante il primo anno di attività i ricavi realizzati, al netto dell’Iva, ammontano a complessivi € 25.000, a fronte di costi complessivamente sostenuti per € 7.000.
Applicando il regime forfettario, il reddito d’impresa realizzato per l’anno 2021 con l’attività agrituristica ammonterà a € 6.250 (il 25% dell’importo dei ricavi, € 25.000) e non € 18.000 (ossia la differenza tra ricavi e costi), come accadrebbe se il signor Rossi avesse utilizzato il regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa.
Soggetti ammessi al regime forfettario – Il regime forfettario è applicabile ai redditi realizzati da imprese individuali, società di persone e assimilate, enti non commerciali che svolgono attività di agriturismo.
Restano esclusi, con la conseguenza che si applicherà il regime ordinario, le società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Ai soggetti che esercitano l’attività di agriturismo non sono applicabili i parametri presuntivi di compensi e ricavi negli studi di settore per la determinazione induttiva del reddito.
Opzione per il regime ordinario – Il regime forfettario previsto dall’art. 5 L. 413/1991, pur essendo il regime naturale per i soggetti a cui è applicabile, non è obbligatorio.
Di conseguenza, l’imprenditore agricolo che decide di iniziare l’attività agrituristica può valutare la convenienza di optare per il regime ordinario.