Imposte dirette
12 Marzo 2024
Anche quest’anno i soggetti che, nel rispetto delle particolari condizioni previste dal Tuir, avessero trasferito la propria residenza fiscale in Italia potranno tassare i propri redditi esteri con un’imposta forfettaria di 100.000 euro.
Al fine di “attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese” la L. 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) ha introdotto nel Tuir l’art. 24-bis, prevedendo uno speciale regime tributario per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si ricorda che in base al Tuir è residente in Italia chi per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili) è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia.
Tali soggetti possono esercitare un’opzione per assoggettare a imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
L’esercizio dell’opzione consente, relativamente ai redditi prodotti all’estero di pagare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata forfettariamente, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione esercitata.
Restano invece esclusi dall’assoggettamento a tale agevolazione e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni, tutti i redditi prodotti in Italia che concorrono alla formazione del reddito complessivo unitamente ai redditi esteri non inclusi nell’opzione e ad eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione.
L’art. 24-bis del Tuir consente inoltre, nel corso del periodo di validità dell’opzione, di estenderne l’efficacia anche a favore di uno o più dei familiari, intesi questi ultimi ai sensi dell’art. 433 c.c., ossia il coniuge (anche da unione civile), i figli o, in mancanza, i discendenti più prossimi, i genitori o, in mancanza, gli ascendenti più prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.
Anche per i familiari è necessario il trasferimento della residenza fiscale in Italia e il non essere stati residenti fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione. In virtù di ciò, per i familiari l’importo dell’imposta sostitutiva è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
L’opzione per l’accesso al regime dei c.d. “neo residenti” si effettua contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la sua residenza fiscale in Italia, ovvero con la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (nel caso, ad esempio, che il soggetto, pur avendo portato la sua residenza fiscale in Italia, decida di esercitare l’opzione solo a decorrere dal periodo successivo).
Il modello da utilizzare è il quadro NR presente nel modello Redditi PF che si compone delle seguenti sezioni: