Agricoltura ed economia verde
12 Marzo 2024
Dichiarazione dei redditi senza aggiornamenti dal 2019 per i redditi da allevamento e dal 2015 per le attività connesse.
In relazione ai redditi da allevamento l’art. 32, c. 3 del Tuir prevede che, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stabilito, per ciascuna specie animale, il numero dei capi allevati che rientra nei limiti di cui al c. 2, lett. b) tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti per l’alimentazione a seconda della specie animale allevata.
Infatti, ai sensi del richiamato c. 2, lett. b), sono considerati rientranti nel reddito agrario gli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e mediante il citato decreto viene stabilito il numero dei capi che, in relazione al terreno utilizzato per la produzione degli alimenti necessari, sono considerati rientranti nel reddito agrario. L’ultimo decreto, con validità biennale (per il biennio 2018/2019), è il D.M. 15.03.2019 che, in assenza di un nuovo provvedimento, continua a trovare applicazione senza soluzione di continuità e quindi anche per l’anno 2023.
Il reddito riconducibile ai capi allevati oltre tale limite è, invece, determinato, in via forfetaria, sulla base dei parametri stabiliti dal decreto e da dichiarare ai sensi dell’art. 56, c. 5 del Tuir, che prevede che il reddito relativo al numero di capi eccedenti il limite indicato concorre a formare il reddito d’impresa per l’ammontare determinato, attribuendo a ciascun capo allevato un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente che tenga conto dell’incidenza dei costi.