ETS ed Enti non commerciali
21 Dicembre 2020
I crediti d'imposta per locazioni, sanificazione locali e acquisto DPI, previsti dal D.L. 34/2020, già per l'anno 2019, influenzano i modelli dichiarativi dei contribuenti “non solari”.
Il decreto Rilancio ha riservato alcuni provvedimenti a sostegno delle imprese e degli enti non commerciali, al verificarsi di particolari condizioni, tra cui le seguenti misure:
– credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione corrisposto nel corso di alcuni mesi del 2020, per l’utilizzo di immobili ad uso non abitativo;
– credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti o l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.
I benefici saranno sfruttabili nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, quindi in sede di compilazione del modello Redditi 2021, oppure in compensazione nel modello F24, con utilizzo degli appositi codici tributo stabiliti dall’Agenzia delle Entrate, nel corso di quest’anno.
Nello specifico, il quadro RU, riferito ai crediti d’imposta concessi, ha le medesime caratteristiche per tutte le tipologie di modello (persone fisiche, società di capitali, società di persone, enti non commerciali) e altro non è che una mera comunicazione riepilogativa dell’ammontare dell’agevolazione usufruibile e delle relative modalità di utilizzo. Limitatamente al credito d’imposta locazioni ex art 28 del Decreto Rilancio, le istruzioni ministeriali precisano che l’ammontare indicato alla colonna 3 del rigo RU5 (“Credito d’imposta spettante nel periodo”) deve essere riportato nel quadro RS, al rigo RS401, del prospetto “Aiuti di Stato”.
Con l’aggiornamento dello scorso 9.11.2020 alle istruzioni e ai modelli “Redditi 2020” società di capitali ed enti non commerciali con periodo d’imposta 2019/2020, quindi con esercizio non coincidente con l’anno solare, già in sede di compilazione di “Redditi SC2020” o “Redditi ENC2020”, i contribuenti devono indicare tali benefici legati all’emergenza epidemiologica.
In particolare, è stato aggiunto il riquadro “Crediti d’imposta COVID-19 ricevuti”, novità composta dal rigo RS450 colonne 1 e 2 denominate rispettivamente:
– credito d’imposta locazioni (art 28 D.L. 34/2020);
– credito d’imposta sanificazioni (art 125 D.L. 34/2020).
La compilazione, anche in caso di cessione totale o parziale, è esclusivamente a carico dei soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario o conduttore). Al contrario, i cessionari devono riportare le agevolazioni solo nel momento di utilizzo in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali. In tal caso, al rigo RS450 del quadro RS, per ciascun credito d’imposta, dovrà essere indicato l’importo portato a scomputo dell’imposta dovuta.
Dopodiché si passa alla sezione I del quadro RU, denominata “Crediti d’imposta”, dove vanno evidenziati i nuovi codici:
– H8 “Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”;
– H9 “Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione”.
Nell’immediato, dunque, la novità riguarda esclusivamente i soggetti con il cosiddetto “esercizio a cavallo”, mentre gli altri contribuenti compileranno i medesimi quadri in sede di redazione dei modelli redditi 2021, riferiti al periodo d’imposta 2020.