IVA
26 Giugno 2024
Nel caso di vecchio concordato preventivo (ante 26.05.2021) che sfocia in fallimento (rectius liquidazione giudiziale), il creditore insoddisfatto può recuperare l’Iva solo a fine fallimento.
Con la recente risposta d’interpello n. 126/2024 l’Agenzia delle Entrate ha sciolto alcune questioni interpretative (due per la precisione) non ancora affrontate dopo le novità introdotte nell’art. 26 (cc. 3-bis, lett. a) e 10-bis) D.P.R. 633/1972 dall’art. 18 D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) che l’ha innovato, com’è noto, prevedendo il recupero “immediato” (senza, cioè, attendere, come in precedenza, la verifica dell’infruttuosità a fine procedura) dell’Iva per le procedure “concorsuali” avviate dal 26.05.2021 (si veda “Recupero immediato Iva fallimenti, spartiacque dal 26.05.2021 compreso” su Ratio Quotidiano del 16.03.2022).
Il caso. La società Beta ha presentato domanda nel 2017 (quindi prima delle novità per le procedure avviate dal 26.05.2021) di concordato preventivo (art. 161, c. 6 L.F.) che il Tribunale, esperite e verificate le procedure di rito, ha omologato nel 2018 con la previsione che “nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni da sottoporre anch’esse al parere dei commissari giudiziali e all’approvazione del comitato creditori”.