ETS ed Enti non commerciali
07 Febbraio 2025
Con l’art. 16-bis D.L. 16.09.2024, n. 131 l’Italia intende adempiere all’obbligo di recupero dell’esenzione Ici riconosciuta agli enti non commerciali, relativa agli immobili utilizzati per le attività economiche socialmente rilevanti.
In sede di conversione in legge del D.L. 131/2024, che intendeva dare attuazione agli “obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, è stato introdotto l’art. 16-bis che applica “la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6.11.2018 e delle decisioni della Commissione Europea del 19.12.2012 e del 3.03.2023”.
In altri termini: con l’art. 16-bis l’Italia adempie all’obbligo di attivarsi per recuperare gli importi relativi ad alcuni casi di esenzione Ici 2006-2011 che la decisione della Commissione Europea del 2012 ha riconosciuto e dichiarato essere illegittimi, in quanto contrari alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e il mercato interno.
All’origine della pronuncia della Commissione Europea vi è la contestazione della legittimità dell’esenzione Ici riconosciuta agli enti non commerciali (di cui sono parte anche gli enti ecclesiastici, dato il disposto dell’art. 149 del Tuir) relativa agli immobili utilizzati per le attività economiche socialmente rilevanti di cui all’art. 7, lett. i) D.Lgs. 504/1992.