Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Luglio 2024
È reato sfruttare lo stato di bisogno di una persona sottoponendola a condizioni di lavoro pericolose per la sua sicurezza ed economicamente degradanti.
Tra le fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa da reato, l’art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001, rubricato “Delitti contro la personalità individuale”, indica il delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603-bis c.p.
Qualora l’ente sia riconosciuto colpevole di tale delitto, possono essergli irrogate sanzioni pecuniarie e interdittive, quest’ultime per un periodo non inferiore a un anno; non solo, se lo stesso ente o una sua unità organizzativa è utilizzata in modo stabile, unicamente o in prevalenza, per consentire o agevolare la commissione del reato, è applicabile la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Per quanto riguarda poi le sanzioni pecuniarie vale sottolineare che queste possono oscillare da un minimo di 103.000 a un massimo di 1.549.000 euro.
Quindi, a ben vedere, un apparato sanzionatorio rigoroso in riferimento all’eventuale responsabilità dell’ente collettivo, inteso a colpire in modo specifico il fenomeno tristemente conosciuto come “caporalato”, cui vanno aggiunte anche le sanzioni penali previste dal citato art. 603-bis c.p. per la persona fisica che commette il reato, che può essere punita con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato (intermediazione illecita), se:
Qualora il fatto sia commesso con violenza o minaccia, la pena della reclusione è da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
In ordine allo “sfruttamento”, la norma prescrive che ne costituiscono indici la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
Inoltre, costituiscono aggravanti specifiche che comportano l’aumento della pena da 1/3 alla metà:
A giudicare dagli ultimi gravi fatti di cronaca, sembra che nessuna sanzione, per quanto pesante, riesca a contrastare decisamente il grave fenomeno del caporalato, per lo più riconducibile a specifici settori economici, quali ad esempio agricoltura ed edilizia- Lungi da immediate e azzardate generalizzazioni, ne consegue l’esigenza di acquisire una maggiore coscienza collettiva nel biasimare il detto fenomeno, specie quando al supermercato si confrontano i prezzi del reparto ortofrutta.