Imposte dirette

28 Maggio 2024

Realizzo controllato nel conferimento quote in nuda proprietà

Il regime ex art. 177, c. 2-bis del Tuir è applicabile nel caso in cui attraverso un’unica operazione un unico soggetto conferisce una partecipazione maggioritaria in una holding unipersonale e la nuda proprietà di un'ulteriore quota di per sé non idonea a essere considerata qualificata.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 24.05.2024, n. 116, prende in esame l’art. 177, c. 2-bis del Tuir (introdotto dall’art. 11-bis D.L. 34/2019), che ha esteso l’applicazione del regime di realizzo controllato alle operazioni di conferimento di partecipazioni non di controllo. In via preliminare si ricorda che il regime del realizzo controllato previsto dal c. 2 del medesimo art. 177, prevede che le quote ricevute in cambio dal conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

Se dunque il valore di iscrizione della partecipazione (e pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria) risulta pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita, l’operazione di conferimento può essere effettuata in neutralità fiscale (alias: realizzo controllato), senza l’emersione di plusvalenze.

Da quanto sopra deriva che i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente o ai conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

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