IVA
26 Settembre 2024
La re-distribuzione di servizi esenti Iva presenta sfide complesse, tra cui il mantenimento dell'esenzione e l'impatto sulla detrazione Iva tramite il pro-rata. Diverse interpretazioni dell'Agenzia rendono la questione ancora più articolata.
La re-distribuzione di servizi in ambito Iva comporta problematiche spesso sottovalutate. Gli artt. 14 e 28 della Direttiva in ambito comunitario e l’art. 3, c. 3 D.P.R. 633/1972 dispongono che la vendita a un cliente di un servizio allestito da un terzo (mandante) debba riprodurre il regime Iva del rapporto tra il terzo e l’ultimo venditore (o mandatario) secondo il cosiddetto principio di omologazione.
In sostanza, il mandante vende il servizio come se fosse prodotto da lui, riversa il corrispettivo al mandatario e trattiene per differenza una commissione che rappresenta il proprio guadagno. Fin qui il meccanismo è semplice e viene applicato senza troppe riflessioni.
Ma che succede se il servizio prodotto dal mandante terzo si qualifica per l’esenzione?
L’Agenzia ha più volte confermato (cfr. risposta n. 10/2020) che il riaddebito del servizio deve seguire il medesimo trattamento Iva (imponibilità, aliquota, esenzione o esclusione) dell’acquisto del servizio.