Diritto

29 Dicembre 2022

RC professionale, le clausole loss occurrence e claims made

In caso di nullità di una clausola claims made, la polizza non può essere trasformata in un contratto di assicurazione loss occurrence, ma si devono analizzare gli interessi contrattuali delle parti, ristabilendo l’equilibrio contrattuale.

Nel 2012 è stato compiuto un passo importante, verso lo sviluppo del settore delle libere professioni, ossia l’introduzione dell’obbligo, per i professionisti, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’attività professionale, nonché a comunicare al cliente gli estremi della polizza, al momento dell’affidamento dell’incarico.

L’elemento più critico è costituito dal fatto che tale polizza, seppure obbligatoria, non sia conditio sine qua non per l’iscrizione all’albo (pur con alcune sporadiche eccezioni), nonché per lo svolgimento della prestazione, dal momento che il mancato assolvimento comporta un mero illecito disciplinare, cui non sono collegate sanzioni, né altre forme di punizioni predisposte dai relativi Ordini di categoria, venendo così seriamente minata l’efficacia della norma stessa, dal momento che l’obbligo diviene una mera formalità, cui il professionista può adempiere o meno, secondo propria coscienza, ma senza che ciò comporti eventuali conseguenze, con il risultato che una larga fetta dei professionisti interessati dal provvedimento risultano, a tutt’oggi, sprovvisti di copertura assicurativa.

La mancanza di sanzioni non è l’unico problema emerso, dal momento che il Legislatore ha tralasciato alcuni aspetti che non sono di facile risoluzione. In primis, non ha previsto alcun requisito minimo per il contratto assicurativo, né in termini di condizioni specifiche, né di massimale o durate e non ha neppure demandato a farlo i relativi Ordini professionali, lasciando piena autonomia alle Compagnie assicurative, mettendo così, talvolta, in dubbio, l’operatività della garanzia, soprattutto tenuto conto che, ormai, la totalità di tali tipologie contrattuali è emessa sul modello claims made, con le relative limitazioni annesse.

La clausola c.d. claims made, letteralmente “clausola a richiesta fatta”, apposta al contratto di assicurazione della responsabilità civile, limita la copertura dei sinistri, per i quali la richiesta di risarcimento da parte del terzo interviene nel periodo di operatività della polizza. Nonostante la variegata tipologia di clausole claims made offerte dalla prassi commerciale, esse possono essere distinte in 2 grandi categorie: miste o impure e pure.

Le clausole miste o impure prevedono l’operatività della copertura assicurativa, solo quando, sia il fatto illecito, sia la richiesta risarcitoria intervengono nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia; in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente, in genere, 2 o 3 anni dalla stipula del contratto.

Le clausole pure, invece, sono destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie, inoltrate dal danneggiato all’assicurato e, da quest’ultimo, all’assicurazione, nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.

La divergenza del contratto, rispetto allo schema originario, ha fatto dire a buona parte della giurisprudenza che il suddetto contratto fosse atipico, in quanto ci si discostava dal modello previsto dall’art. 1917 c.c. Tali clausole, pertanto, sono state oggetto di un vivace dibattito, sorto negli ultimi anni, in dottrina e giurisprudenza, che si sono interrogate sulla loro ammissibilità e sulla loro natura.

Diversamente, si può dire che, con la garanzia prevista dalla clausola “loss occurrence, l’assicurato risulterà coperto per qualsiasi richiesta di risarcimento dovesse pervenirgli, per fatti verificatisi durante il periodo di vigenza della polizza. Questo tipo di copertura è diventata, con il trascorrere del tempo, sempre meno frequente poiché, per la sua specifica formulazione, gli assicuratori si trovavano e si trovano a essere esposti al rischio di un sinistro, anche molti anni dopo la fine di una polizza; infatti, è sufficiente che l’evento si sia verificato durante il periodo di vigenza della garanzia e, quindi, anche anni dopo aver incassato l’ultimo premio di polizza.

Particolare importanza è rivestita dall’ordinanza della Cassazione 25.02.2021, n. 5259, secondo cui il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made è partecipe del tipo di assicurazione contro i danni, quale deroga all’art. 1917 c. 1, c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza, legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, comunicata all’assicuratore. Il giudice che rileva la nullità della clausola claims made, potenzialmente squilibrata, non può dar luogo a una trasformazione della stessa, nella diversa clausola, ex art. 1917 c.c., loss occurrence, ma è tenuto a integrare il contratto in base a quanto stabilito dall’art. 1419, c. 2 c.c., quindi, riportando il negozio in equilibrio “secondo ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto”, in quanto il contratto non può essere modificato dal giudice di merito, al punto di arrivare alla realizzazione di un diverso assetto contrattuale, basato su di uno schema negoziale, non voluto dai contraenti.

Meglio prevenire che curare” è un motto del mondo professionale: occorre senz’altro trovare il tempo necessario per esaminare attentamente la propria polizza RC professionale, approfondire le clausole ivi inserite e ridiscuterle con il proprio assicuratore di fiducia, al fine di meglio tutelarsi, nell’eventualità di una richiesta risarcitoria.

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