IVA

10 Maggio 2024

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie

Il D.Lgs. 8.01.2024, n. 11 (di seguito “Decreto Adempimenti”) è intervenuto, fra l’altro, in materia di comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili.

L’art. 4 del Decreto Adempimenti integra l’art. 35 D.P.R. 633/1972, avente a oggetto le disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, con particolare riferimento alla dichiarazione, richiamata al c. 2, lett. d), in merito al luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dalla legge.

Si rammenta, al riguardo, che per effetto di quanto previsto al c. 3 del medesimo art. 35, qualora si registrino variazioni in merito al luogo di conservazione o al soggetto cui sono affidati i predetti registri e documenti (c.d. “depositario”), il contribuente soggetto passivo Iva deve comunicare tali variazioni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente entro 30 giorni, utilizzando l’apposito modello.

La norma integra ora la fattispecie, prevedendo che anche il depositario, in caso di inerzia del contribuente, sia legittimato a comunicare all’Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico, evitando, ad esempio che, in caso di controllo, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato, e consentendo, altresì, a quest’ultimo di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.

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