Imposte dirette

16 Maggio 2024

Razionalizzazione adempimenti e semplificazioni

È stata pubblicata la circolare 2.05.2024, n. 9/E con la quale vengono riepilogate le semplificazioni e la razionalizzazione degli adempimenti disposti dal D.Lgs. 1/2024.

Il D.Lgs. 8.01.2024, n. 1 contiene alcune disposizioni applicative della cosiddetta “Legge Delega” ovvero la L. 111/2023 con la quale viene conferita al Governo la delega per la revisione del sistema tributario.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2024 di recente pubblicazione, ha fatto il riepilogo delle principali semplificazioni che riguardano il pagamento dei tributi, alcune comunicazioni obbligatorie, nonché il rafforzamento di alcuni servizi digitali e la sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti in particolari periodi dell’anno. Le semplificazioni che riguardano il pagamento dei tributi prevedono, tra l’altro, l’uniformità nelle scadenze di versamento delle imposte senza più alcuna distinzione tra titolari e non titolari di partita Iva.

Sostanzialmente, a decorrere dal versamento delle imposte a saldo per il periodo d’imposta 2023, per tutti i contribuenti, la scadenza è fissata al 16 del mese, sia per la prima o unica rata che per quelle successive. Tutti i contribuenti potranno, pertanto, rateizzare le imposte rispettando il nuovo termine di scadenza e considerando che l’ultima rata dovrà essere pagata non oltre il 16.12 dell’anno di presentazione della dichiarazione da cui emerge il debito.
Questa novella consente a tutti i contribuenti di beneficiare di una rateazione massima in 7 rate, permanendo ovviamente le attuali scadenze previste per i versamenti che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi.

Altra modifica riguarda l’innalzamento dei versamenti minimi dal vecchio limite di 25,82 a 100 euro. Sia per i versamenti periodici Iva che per i versamenti di ritenute Irpef da lavoro autonomo e provvigioni, qualora l’importo da versare sia non superiore a 100 euro, potrà essere versato cumulativamente insieme alle somme dovute per il mese successivo (o trimestre successivo, in caso di Iva trimestrale) e comunque non oltre il 16.12 dell’anno di riferimento, qualora non si superi nel corso dell’anno l’importo minimo.
La nuova disposizione si applica ai versamenti relativi all’anno d’imposta 2024. In particolare, per i versamenti di ritenute, viene specificato che il nuovo limite si applica ai versamenti riferiti ai compensi erogati dal mese di gennaio 2024 (scadenza 16.02.2024).

Ulteriore novità riguarda l’addebito in conto corrente di somme dovute per scadenze future e il pagamento delle imposte mediante il sistema PagoPA delle somme dovute con modello F24. La prima disposizione si riferisce soprattutto ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati (ad esempio, imposte e contributi rateizzati, nonché versamenti che scaturiscono dai controlli ex art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973). Per quanto riguarda il pagamento tramite PagoPa, servirà tuttavia un successivo provvedimento ad hoc.

Completano il quadro la previsione del modello di cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili, del quale abbiamo già trattato nei giorni scorsi, che tuttavia lascia aperti alcuni problemi, la semestralizzazione dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (30.09 e 31.01), la previsione di un modello unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia che saranno sempre più digitalizzati e, dulcis in fundo, la tregua fiscale nel periodo estivo e natalizio: niente più invio di comunicazioni e inviti dell’Agenzia delle Entrate nel mese di agosto e nel mese di dicembre, fatti salvi i casi in cui sussistono particolari situazioni di indifferibilità e urgenza.

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