Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Gennaio 2023
Una versione inedita di ravvedimento quella prevista nella legge di Bilancio 2023.
La nuova legge di Bilancio, oltre a prevedere un insieme di provvedimenti finalizzati ad agevolare, a vari livelli, la definizione dei rapporti con il Fisco, propone una versione spot dell’ormai noto ravvedimento operoso. L’art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022 introduce un ravvedimento speciale con maggiore appeal che consente di sanare le violazioni tributarie connesse a dichiarazioni validamente presentate. Vediamo, in estrema sintesi, quali sono le varianti rispetto al regime ordinario previsto dall’art. 13 D. Lgs. 472/1997.
Innanzitutto, la norma precisa che l’agevolazione si applica soltanto alle violazioni afferenti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, con esclusione di quelle che scaturiscono da controlli automatizzati, perché rientranti in altra norma ad hoc della stessa legge di Bilancio e di quelle connesse all’emersione di attività finanziarie detenute all’estero.
I periodi definibili sono sostanzialmente quelli per i quali ancora non sono scaduti i termini di accertamento, in quanto la norma fa espresso riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti.
Le vere novità consistono nella possibilità di effettuare la regolarizzazione con una riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle ordinariamente irrogabili e il versamento delle somme oggetto di ravvedimento in forma rateale, fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, di cui la prima entro il 31.03.2023. Sulle rate successive saranno applicati gli interessi nella misura ridotta del 2% (altra novità). La scadenza delle rate viene stabilita nel 31.03, 30.06, 30.09 e 20.12.
Causa ostativa al ravvedimento speciale è rappresentata dall’avvenuta constatazione della violazione, alla data del versamento della prima o unica rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973.
La definizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata e, ovviamente, con la rimozione dell’irregolarità.
Nel caso di mancato pagamento di una delle rate (con esclusione della prima) entro la data di scadenza della rata successiva, il ravvedimento rimane valido, ma è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria (ex art. 13 D. Lgs. 472/1997) e degli interessi ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 602/1973, con decorrenza dal 31.03.2023.
La conseguente cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. Ovviamente, ulteriori modalità di applicazione della norma potranno essere definite con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Una riflessione: la norma esclude espressamente la possibilità di applicare questo particolare tipo di ravvedimento all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Questo fa pensare alle violazioni connesse all’omessa presentazione del quadro RW, ma non pare essere preclusa la possibilità di sanare omissioni di eventuali redditi non dichiarati connessi a tali attività.