Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Aprile 2024
Il D.L. 29.03.2024, n. 39 ha riaperto i termini del ravvedimento operoso speciale per i soggetti che, entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni sanabili.
L’art. 7, cc. 6 e 7 D.L. 29.03.2024 n. 39 ha riaperto i termini del ravvedimento operoso speciale (ex art. 1, c. 174 e seguenti L. 197/2022) per i soggetti che, entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni sanabili. Stante l’ampia formulazione della norma, dovrebbero poter fruire della riapertura i soggetti che:
Si ricorda che, in linea generale, il ravvedimento operoso speciale consente di ravvedere le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse fino alla data del 31.12.2022 entro i termini perentori fissati dalla legge. A titolo esemplificativo rientrano nella regolarizzazione in esame:
Viceversa, non sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale:
Il beneficio derivante dal ravvedimento operoso speciale (rispetto a quello ordinario previsto dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997) è costituito dal fatto che attraverso lo stesso:
Il termine per il versamento delle somme dovute è il 31.05.2024. In alternativa al pagamento in unica soluzione dell’intero carico, è prevista la possibilità di versare le prime 5 rate già previste dall’art. 1, c. 174 L. 197/2022 entro il 31.05.2024. Si tratta delle rate che, in base al termine originario, sono scadute, rispettivamente, alle seguenti date: 30.09.2023; 31.10.2023; 30.11.2023; 20.12.2023; 31.03.2024.
Viceversa, per le restanti 3 rate sono confermate le scadenze originarie, ovvero: 30.06.2024, 30.09.2024, 20.12.2024, ma sulle stesse sono dovuti gli interessi con aliquota del 2% annuo dal 1.06.2024). La riapertura per il periodo di imposta 2021 e precedenti, è riservata ai soli contribuenti che, entro il termine del 30.09.2023, non hanno già fruito del ravvedimento speciale.
Occorrerà chiarire se la preclusione operi per la regolarizzazione di tutti i periodi di imposta ovvero solo quelli già oggetto di ravvedimento ex L. 197/2022. Ad esempio, nei confronti, del contribuente che, entro il 30.09.2023 dovesse avere regolarizzato le violazioni relative all’anno 2018 presentando la relativa dichiarazione integrativa, la preclusione dovrebbe operare solo per un ulteriore ravvedimento relativo al medesimo anno (2018), ma non anche per gli altri periodi di imposta (2017, 2019, 2020, 2021);
Per le violazioni commesse in relazione all’anno 2022 (già ravvedibili con ravvedimento speciale ai sensi dell’art. 3, c. 12-undecies D.L. 30.12.2023, n. 215 convertito nella L. 18/2024): il termine per la regolarizzazione è stato posticipato dal 31.03.2024 al 31.05.2024 (gli importi dovuti potranno essere pagati in 4 rate, alle seguenti scadenze: 31.05.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024).