Accertamento, riscossione e contenzioso
27 Settembre 2023
Entro il 2.10 si può versare la sanzione speciale e rimuovere la violazione.
Entro il 30.09.2023 (2.10.2023) è possibile fruire del ravvedimento speciale che presenta maggiore convenienza rispetto all’ordinario: viene, infatti, concessa una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Pertanto, per esempio, l’omessa indicazione di ricavi nel modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) implica il pagamento della sanzione del 5% (1/18 del 90%) per:
Possono fruire del ravvedimento speciale soltanto le violazioni, riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021 su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, perciò dal dichiarativo 2022 sul periodo d’imposta 2021 e precedenti.
Entro il 30.09, quindi il 2.10 dato che il 30.09 è un sabato, è necessario rimuovere la violazione, per esempio presentando la dichiarazione integrativa e pagando il Mod. F24 con la sanzione ridotta o la prima delle 8 rate possibili (con applicazione del 2% di interessi annui), con le seguenti scadenze:
Il Mod. F24 da presentare per versare le sanzioni ridotte può essere compensato e deve esporre codici appositamente istituiti per il ravvedimento speciale, dalla risoluzione 14.02.2023, n. 6/E, ossia per elencare i più frequenti:
Si ricorda che sono ravvedibili anche i redditi esteri che non sono stati dichiarati sebbene non siano ravvedibili le violazioni sul quadro RW, nonché non sono ravvedibili (con ravvedimento speciale) nemmeno le dichiarazioni omesse e le violazioni definibili con avvisi bonari ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.