Accertamento, riscossione e contenzioso
12 Dicembre 2023
Prorogato alle porte delle feste di Natale il termine per fruire del ravvedimento operoso speciale che consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
Tempo fino al 20.12.2023 per fruire del ravvedimento speciale, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022). Il termine in origine era 31.03.2023 poi posticipato allo scorso 30.09.2023 e ora ulteriormente prorogato al 20.12.2023 dall’art. 3-bis D.L. 132/2023 recentemente convertito in legge. Tale ravvedimento operoso speciale presenta maggior convenienza rispetto all’ordinario, concedendo una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Per esempio, l’omessa indicazione di ricavi nel Modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) implica il pagamento della sanzione del 5% (1/18 del 90%) per i casi seguenti:
Possono fruire del ravvedimento speciale soltanto le violazioni riguardanti le dichiarazioni su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate commesse sino al 31.12.2021, perciò inerenti al dichiarativo 2022 relativo al periodo d’imposta 2021 e ai precedenti.
L’accesso alla proroga al 20.12.2023 è riservato ai soggetti che entro il 30.09.2023 non hanno versato tutte le somme dovute o hanno versato in ritardo la prima rata o non hanno inviato la dichiarazione integrativa.
Questa ulteriore proroga non implica una possibilità di rateizzare. Per esempio, se era stata impostata una rateazione, ma entro il 30.09 non è stata versata la prima delle 8 rate prescelte, non è possibile pagare in ritardo le prime (30.09.2023-31.10.2023-30.11.2023-20.12.2023) e poi fruire delle altre rate seguendo il precedente piano (31.03.2024-30.06.2024-30.09.2024-20.12.2024): è necessario pagare tutto il dovuto entro il 20.12.2023.
Il Mod. F24 da presentare per versare le sanzioni ridotte può essere compensato e deve esporre codici appositamente istituiti per il ravvedimento speciale dalla risoluzione 14.02.2023, n. 6/E: di seguito i codici più frequentemente utilizzati:
Si ricorda che sono ravvedibili anche i redditi esteri che non sono stati dichiarati, mentre non lo sono le violazioni sul quadro RW, né le dichiarazioni omesse e le violazioni definibili con avvisi bonari ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.