Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Settembre 2024
Trascorsi i termini per versare le imposte, se si effettua un tardivo versamento occorre avvalersi del ravvedimento operoso ma a far data dalla scadenza originaria, quindi 31.07 per i destinatari della proroga o 30.06 per gli esclusi.
Ormai spirati i termini per versare le imposte senza alcuna maggiorazione entro il 31.07.2024, o con la sola maggiorazione dello 0,4% entro il 30.08.2024 (art. 37 D.Lgs. 13/2024, modificato dall’art. 4 D.Lgs. 108/2024) in virtù dell’introduzione del concordato preventivo biennale è possibile versare saldo Ires, Irpef e Irap 2023 e acconti 2024 unicamente avvalendosi del ravvedimento operoso, che tuttavia deve essere calcolato a far data dal 31.07.2024 (o 30.06.2024).
Si ricorda che la proroga al 31.07.2024 rispetto alla scadenza originaria del 30.06.2024 si è applicata a tutti i soggetti che applicano gli ISA e sono sotto al limite di ricavi di 5.164.569 e anche a chi ha una causa di esclusione dagli ISA, ai soci di società di persone, studi associati, società in trasparenza e ai forfetari e minimi. Pertanto, se il contribuente non ha ancora effettuato versamenti e non rientra in tali casistiche, dovrà considerare quale data iniziale per il conteggio del ravvedimento operoso la data del 30.06.2024.
Partendo dal caso più comune, il contribuente che aveva scadenza 31.07.2024 e decide di versare le imposte a rate, potrà ravvedere appunto la prima rata con scadenza 31.07.2024 e la seconda con scadenza 20.08.2024 e le successive a seconda del momento in cui decide di effettuare il versamento e fruire delle rate residue disponibili.
Ad esempio, se da luglio si opta per rateizzare in 6 rate (il numero massimo a disposizione partendo da tale data) si avrebbero le seguenti successive scadenze: 16.09; 16.10; 18.11; 16.12.2024.
Con la massima rateazione si avrebbe come scadenza dell’ultima rata la data del 16.12, che supererebbe la data del secondo acconto (il 30.11 è sabato: 2.12.2024) che invece non è rateizzabile.
Si ricorda inoltre che per i citati suddetti non è possibile avvalersi delle nuove sanzioni ridotte dal D.Lgs. 87/2024 (decreto Sanzioni) che ha riformulato il sistema sanzionatorio al ribasso, perché si applicano alle violazioni commesse dal 1.09.2024, mentre le scadenze delle imposte hanno data 30.06.2024 o 31.07.2024 (o al massimo 30.08.2024 in caso si effettui il versamento ma in misura insufficiente).
Pertanto, se il ravvedimento avvenisse nei 90 giorni, quindi entro il 29.10.2024 (per i versamenti con scadenza 31.7) o il 28.09.2024 (per i versamenti con scadenza 30.06.2024) la sanzione sarebbe del 15%, oppure del 30% se avverrà dopo tali date ed entro il termine di presentazione del Modello Redditi 2025 sul 2024. Non si possono applicare le sanzioni ridotte per le violazioni commesse dall’1.09.2024, che entro i 90 giorni sarebbero del 12,5%, mentre oltre i 90 ed entro il citato termine di invio sarebbero del 25%.