Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Ottobre 2024
I contribuenti che aderiscono all'adempimento collaborativo ed intendono sanare eventuali errori o omissioni dovranno presentare una apposita comunicazione all'AdE che effettuerà i controlli del caso e calcolerà le sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso.
Con il D.M. 31.07.2024, n. 126 (pubblicato nella G.U. 10.09.2024, n. 212), il MEF ha reso note le modalità da seguire per sanare eventuali violazioni o omissioni, da parte delle imprese che aderiscono allo speciale regime dell’adempimento collaborativo, sfruttando gli sconti previsti dall’istituto del ravvedimento operoso. A livello soggettivo la procedura di ravvedimento operoso potrà essere fruita dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che:
– ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
– intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
In questi casi, occorrerà presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata, redatta in carta libera, contenente tutti le informazioni utili a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.