Accertamento, riscossione e contenzioso

06 Settembre 2024

Rata di luglio della rottamazione-quater entro il 15.09

Se non si fosse versata la rata della rottamazione-quater con scadenza 31.07.2024 , sarà possibile restare nell’alveo della definizione corrispondendola entro il prossimo 15.09.2024.

I contribuenti che non hanno versato la rata n. 5 con scadenza 31.07.2024 della rottamazione-quater, possono farlo entro il 15.09.2024, senza decadere dalla definizione e senza corrispondere sanzioni o interessi. Inoltre, si applica anche la tolleranza del lieve ritardo di cui all’art. 1, c. 244 L. 197/2022: in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. Pertanto, è possibile versare la rata entro il 20.09.2024 e non decadere dalla rottamazione. Questo quanto previsto dall’art. 6 D.Lgs. 108/2024 (Decreto Correttivo).

Si ricorda che non è la prima proroga in tema di rottamazione; infatti, era stata concessa la possibilità di pagare le prime 3 rate rispettivamente con scadenze: 31.10.2023 (al posto dell’originario 31.07.2023 quale prima rata 2023), 30.11.2023, 28.02.2024, entro lo scorso 15.03.2024 (ossia 20.03.2024 con il lieve ritardo) sempre senza decadere dalla Rottamazione e senza dover corrispondere sanzioni e interessi. Si propone un riepilogo delle prime rate della rottamazione-quater:

  • prima rata: 31.10.2023 (da versare entro il 15.03.2024, ossia 20.03.2024);
  • seconda rata: 30.11.2023 (da versare entro il 15.03.2024, ossia 20.03.2024);
  • terza rata: 28.02.2024 (da versare entro il 15.03.2024, ossia 20.03.2024);
  • quarta rata: 31.05.2024;
  • quinta rata: 31.07.2024 (da versare entro il 15.09.2024, ossia 20.09.2024);
  • sesta rata: 30.11.2024;
  • settima rata: 28.02.2024;
  • e così via a scadenze trimestrali, per un massimo di 18 rate complessive.

Si ricorda che la rottamazione-quater prevedeva la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.6.2022, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

I pagamenti delle rate possono essere effettuati attraverso i bollettini allegati alla comunicazione dell’Agenzia di risposta alla rottamazione, da pagare avvalendosi di diversi canali: sito istituzionale, App EquiClick, domiciliazione sul conto corrente, sportelli Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento, moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e Postamat.

In relazione ai carichi per i quali non verrà effettuato il pagamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione, nei termini di legge, dovrà riprendere l’attività di recupero coattivo.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits