Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Settembre 2024
La responsabilità civile del lavoratore subordinato per fatti avvenuti in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate costituisce un’entità autonoma e distinta rispetto alla responsabilità disciplinare.
In maniera del tutto simile a quanto avviene nel rapporto tra procedimento penale e disciplinare, anche la relazione tra la responsabilità disciplinare e il danno accusato dal datore di lavoro, per fatti connessi allo svolgimento delle attività da parte del lavoratore subordinato, è rappresentabile su 2 piani paralleli, sebbene le 2 azioni possono anche essere strettamente correlate.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare che, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, è possibile distinguere:
– una responsabilità contrattuale, strettamente collegata agli artt. 1175, 2104 e 2105 c.c., relativi rispettivamente agli obblighi di correttezza, diligenza e fedeltà del prestatore d’opera;
– una responsabilità extracontrattuale, configurabile, invece, ai sensi dell’art. 2043 c.c., secondo cui qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Nella prima ipotesi, dunque, l’indagine sulla responsabilità del danno cagionato dovrà muoversi esclusivamente nella relazione tra l’evento dannoso e la condotta colposa o dolosa tenuta dal prestatore di lavoro subordinato sotto i profili squisitamente attinenti alla diligenza, alla prudenza e all’eventuale violazione degli obblighi contrattualmente assunti o delle disposizioni impartite dal datore di lavoro.