Accertamento, riscossione e contenzioso

14 Maggio 2024

No rapporti e vantaggi: non c’è operazione soggettivamente inesistente

Così i giudici di merito della Corte di Giustizia Tributaria di Ancona che sono intervenuti nel merito di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate su una presunta operazione soggettivamente inesistente.

La Corte di giustizia tributariadi primo grado di Ancona, sezione I, con la sentenza 5.02.2024, n. 43, hanno accolto il ricorso della parte contribuente su una criticità fin troppo ricorrente e attuale come quella delle operazioni soggettivamente (ma anche oggettivamente) inesistenti, nell’ambito delle frodi cosiddette “carosello”.

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento a carico di una società, per recupero dell’Iva del periodo d’imposta 2017, confermando, in sede di costituzione in giudizio, che, per effetto di una serie di atti dimostrativi, la medesima società ricorrente era a conoscenza, al momento dell’esecuzione degli acquisti incriminati, che le operazioni erano messe in atto da unfornitore interposto e privo di capacità operative.

La medesima Agenzia delle Entrate, inoltre, aveva evidenziato che la società accertata non aveva mai allegato dati e documenti comprovanti la regolarità dei rapporti commerciali, come la corrispondenza commerciale, l’individuazione del referente, l’acquisizione di informazioni sull’operatività della ditta fornitrice e che la stessa era da tempo informata sulle criticità del detto fornitore.

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