Accertamento, riscossione e contenzioso
23 Gennaio 2025
Ogni azione posta in essere dall’Agenzia delle Entrate deve essere ispirata a criteri di ragionevolezze e proporzionalità.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12.12.2024, n. 32062, ha chiarito che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale 19.12.1991, n. 467), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell’Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l’esercizio dell’azione amministrativa (e dunque anche quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che, per la giurisprudenza della Corte di Giustizia, trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri (cfr. Corte Ue, sentenza 8.03.2022, C-205/20).
In particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall’Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti.