Agricoltura ed economia verde
26 Marzo 2024
Anche il Fisco può “conformarsi” a situazioni particolari e straordinarie con le apprezzabili conclusioni cui è giunta l’Agenzia arrivando a considerare agricola, con le relative agevolazioni, un’attività che agricola non è.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, a particolari condizioni, l’attività di cattura, prelievo, trasporto a terra e commercializzazione del granchio blu è riconducibile all’ambito dell’acquacoltura e, quindi, da considerare, ai fini fiscali e con il relativo trattamento, attività agricola.
Queste le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia, con la risposta all’interpello 12.03.2024, n. 67, giustificate dalla straordinarietà e criticità della situazione in cui versano le attività di venericoltura / mitilicoltura a causa dell’invasione predatoria di molluschi e mitili da parte del granchio blu.
Secondo l’Agenzia, quindi, la cattura e vendita del granchio blu è considerata attività:
Al pari, per entrambe le imposte, dei redditi derivanti dall’attività di “venericoltura” (allevamento di molluschi), è necessaria la presenza di particolari condizioni e cioè che sia esercitata:
In via straordinaria, accessoria e temporanea e nel rispetto delle modalità e condizioni per il suo esercizio di cui ai provvedimenti autorizzativi, l’attività (normalmente preclusa) di raccolta e smaltimento del granchio blu è stata, quindi, considerata riconducibile all’esercizio di acquacoltura, andando anche oltre alla soluzione interpretativa di considerarla attività agricola connessa proposta dall’acquacoltore istante.
Ne consegue che, per il periodo derogatorio autorizzato, le somme derivanti dalla commercializzazione del granchio blu non rilevano ai fini delle imposte sui redditi in quanto “assorbite” dalla determinazione del reddito ritraibile dalla ordinaria attività di allevamento ittico svolta dall’istante da assoggettare a tassazione su base catastale entro i limiti di cui agli artt. 32, c. 2, lett. b) del Tuir e 3-ter D.L. 106/2005 ovvero, per la parte eccedente, come reddito forfetario d’impresa ex art. 56, c. 5 del Tuir.
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La riconosciuta riconducibilità all’attività di acquacoltura in funzione della straordinarietà della situazione e dei relativi provvedimenti autorizzativi ha fatto pervenire l’Agenzia alla conclusione dell’applicabilità del regime speciale Iva in agricoltura ex art. 34 D.P.R. 633/1972 e, di più, senza assoggettamento ad imposta delle somme ottenute dalla eventuale commercializzazione del granchio, ne è riconosciuta la natura risarcitoria a ristoro dei danni subiti dall’acquacoltore, avendoli equiparati ai contributi statali erogati ai sensi del D.L. 104/2023 proprio per la cattura e smaltimento del granchio, con la conseguente indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti afferenti l’operazione, aspetto di cui tenere conto da parte dei soggetti che operano in regime Iva ordinario per opzione.
Assolutamente apprezzabile, si ribadisce, lo sforzo compiuto dall’Agenzia per giungere a considerare agricola, con i relativi effetti fiscali, l’attività di raccolta del granchio predatore/antagonista del quale l’acquacoltore non esercita l’allevamento e dal quale, viceversa, subisce la predazione dei frutti (vongole) del proprio allevamento.
L’auspicio è che possa costituire un precedente estensibile ad altre situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi in futuro come le piaghe d’Egitto di biblica memoria alle quali, fatte le debite proporzioni, l’invasione del granchio blu può essere assimilata.