Diritto del lavoro e legislazione sociale
22 Marzo 2023
Pensione anticipata flessibile “Quota 103”: nuovi chiarimenti Inps sui limiti di cumulo con i redditi derivanti dall’attività lavorativa sino al compimento dell’età pensionabile.
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 283 L. 197/2022, che ha aggiunto l’art. 14.1 al D.L. 4/2019) ha introdotto una nuova pensione anticipata flessibile, la cd. pensione Quota 103.
Il trattamento pensionistico può essere ottenuto con i seguenti requisiti, che devono essere perfezionati entro il 31.12.2023:
Una volta maturati i requisiti per la pensione, la decorrenza è differita per effetto delle finestre mobili di attesa, pari a:
All’importo della pensione è applicato un tetto massimo, pari a 5 volte il trattamento minimo, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni, sino al 31.12.2024 – art. 24, c. 6 D.L. 201/2011): in pratica, ad oggi, la pensione mensile non può superare l’importo di 2.839,70 euro (in base all’importo del trattamento minimo presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti indicato nella circolare Inps n. 11/2023).
Divieto di cumulo con i redditi di lavoro – Sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non è possibile cumulare la Quota 103 con i redditi di lavoro, fatta eccezione per i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) con un limite di 5.000 euro lordi annui.
In pratica, fino al compimento dell’età pensionabile, la prestazione è sospesa per tutto l’anno in cui è stato prodotto il reddito, anche per un solo giorno di lavoro. Laddove nell’annualità in questione si verifichi il compimento dell’età pensionabile, il trattamento è sospeso solo sino al perfezionamento del requisito anagrafico. I ratei di pensione indebitamente corrisposti sono recuperati dall’Inps retroattivamente.
Chiarimenti Inps – L’Inps, con la circolare n. 117/2019 (valida sia per la pensione Quota 100, che per i trattamenti pensionistici Quota 102 e Quota 103), ha in ogni caso chiarito che, perché si verifichi l’incompatibilità, non è sufficiente il solo svolgimento della prestazione di lavoro: se dall’attività lavorativa non deriva la percezione di alcun reddito, la pensione non viene sospesa.
Inoltre, in merito all’età pensionabile, con la circolare n. 27/2023, l’Istituto ha chiarito che, per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello previsto per la vecchiaia ordinaria “Fornero” (art. 24, c. 6 D.L. 201/2011), il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista per il trattamento di vecchiaia dal Fondo di appartenenza, che può risultare anche inferiore ai 67 anni.
Dichiarazione all’Inps relativa ai redditi di lavoro – I pensionati con Quota 103 devono dichiarare all’Inps eventuali redditi di lavoro percepiti nel periodo in cui vige il divieto di cumulo, utilizzando il modello AP 139 (il modello da utilizzare è invece AP 140 laddove la dichiarazione sia resa contestualmente alla domanda di pensione).
Nello specifico, deve trasmettere la dichiarazione chi percepisce o prevede di percepire: