Diritto privato, commerciale e amministrativo
18 Marzo 2024
La querela può essere spedita a mezzo posta (cui va equiparato l’inoltro a mezzo PEC) purché la sottoscrizione sia munita di autenticazione proveniente da un soggetto a ciò legittimato.
L’art. 337 c.p.p. prevede che “la dichiarazione di querela è proposta … alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato”.
Da tale norma si desume che la querela può essere “recapitata” o “spedita” a condizione che l’atto rechi la “sottoscrizione autentica” del querelante.
Secondo un orientamento dottrinale minoritario con “sottoscrizione autentica” si vorrebbe garantire solo la genuinità della firma, non richiedendo che quest’ultima sia anche autenticata da soggetti particolari, basterebbe allegare carta d’identità per poter spedire la querela. L’orientamento prevalente ritiene però che la querela possa essere trasmessa per posta o a mezzo incaricato, purché previamente e necessariamente autenticata nella sua sottoscrizione, stante le gravi conseguenze a carico di chi in essa risulti indicato come autore d’un reato e per la necessità di identificare chi la presenta e le eventuali conseguenze penali in caso di falsità o calunnia.
l querelante che intende presentare la querela può pertanto presentarsi direttamente alla procura, o a un qualsiasi organo di Polizia giudiziaria, che redigerà il verbale di ricezione querela, identificando il soggetto che presenta e firma il documento avanti a loro, e, qualora intendesse spedire la propria querela per posta, dovrà farsi preventivamente autenticare la propria firma da soggetto autorizzato, a pena di inammissibilità e improcedibilità del giudizio penale.