Amministrazione e bilancio
16 Dicembre 2024
Il privato, che consente per lungo tempo l’uso pubblico della propria strada privata, ne può perdere l’utilizzo esclusivo quando l'uso da parte della collettività si sia protratto per un tempo sufficiente a dar luogo all'usucapione.
Consentire per lungo tempo l’utilizzo della propria strada privata da parte della collettività ed eventualmente tollerare interventi manutentivi comunali e per servizi pubblici impedisce al proprietario di vietare la prosecuzione dell’uso collettivo della strada. Infatti, l’asservimento alla collettività non interviene soltanto con una convenzione tra privato ed ente pubblico, ma anche per usucapione.
Il caso che segue è significativo. Il proprietario di un immobile convenne in giudizio con il proprietario dei fondi continui, affinché venisse accertato il suo diritto di passaggio, sia a piedi, sia con veicoli, lungo la strada corrente al confine con i terreni di ambo le parti, stante la natura pubblica della stessa, con ordine al predetto di astenersi da ogni condotta volta a impedirne l’utilizzo, e, in via subordinata, perché venisse accertato l’acquisto, per intervenuta usucapione ultraventennale, della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, in favore del proprio fondo mappale e a carico del fondo di proprietà del convenuto, lungo la strada in oggetto, con inibitoria al convenuto di impedirne l’utilizzo.