IVA
18 Dicembre 2024
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28.11.2024, n. 30685, si è pronunciata sul diritto della detrazione Iva in ordine alle attività preparatorie prodromiche all’esercizio di un’impresa.
Il giudice di Cassazione, con la sentenza 28.11.2024, n. 30685, ha convenuto che in materia di detraibilità Iva, nonostante non siano state effettuate operazioni attive, costituisce orientamento affermato quello espresso da Cass. nn. 7344/2021, 18745/2016, 23994/2018 e 11213/2023, per il quale “ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività d’impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia”.
Il riportato orientamento della Cassazione, va detto, si muove sul medesimo solco del diritto Ue (tra le tante CGE 2.02.2016, causa C-263/15, Lajver, CGE 28.02.2018, causa C-672/16, Imofloresmira – Investimentos Imobiliérios SA), secondo cui è considerato soggetto passivo Iva il soggetto che ha l’intenzione, supportata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento e che, come tale, ha diritto di detrarre sin da subito l’Iva dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa.