Imposte dirette
06 Novembre 2024
In molte istruttorie di verifica le perdite sui crediti sono riconosciute fiscalmente deducibili nei soli casi di rigorosa prova di irrecuperabilità del credito e comprovata condizione di insolvenza del creditore, mentre in caso di rinuncia volontaria la perdita viene ripresa.
L’Agenzia delle Entrate (circolare 1.08.2013, n. 26/E) ha incluso tra le ipotesi di estinzione del credito fiscalmente deducibili anche la rinuncia volontaria del medesimo, con l’avvertenza però che la perdita decisa in un contesto di unilateralità non deve riassumere il connotato della liberalità. In tal caso mancherebbe l’imprescindibile nesso di inerenza con il reddito d’impresa.
L’inerenza, sempre secondo le indicazioni di prassi (in tal senso anche la circolare n. 14/E/2014) può ritenersi verificata quando alternativamente viene dimostrata o l’inconsistenza patrimoniale del debitore o l’inopportunità di intraprendere le azioni esecutive.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in tal modo, come nella sentenza 29.08.2001, n. 11329 in cui il giudice di legittimità ha affermato che la rinuncia al credito, se economicamente motivata sulla base dell’accertata inconsistenza patrimoniale del debitore o l’inopportunità di agire giudizialmente nei suoi confronti, rientra tra le legittime scelte dell’imprenditore e giustifica la deduzione fiscale della perdita.