Imposte dirette
20 Novembre 2024
Un aspetto non approfondito dai tecnici ministeriali riguarda l’eventuale inserimento nel quadro RS delle spese per servizi fatturati alla sfera personale del contribuente, con ivi indicato il codice fiscale in luogo della partita Iva.
Dichiarazione integrativa entro il 2.12.2024 – Come noto, l’art. 6 D.L 29.09.2023, n. 132 convertito in L. 27.11.2023, n. 170 ha concesso ai contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 una proroga fino al 30.11.2024 (2.12.2024) per adempiere all’obbligo, senza applicazione di sanzioni, della trasmissione della dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2021, completa della compilazione del quadro RS, riguardante specifici elementi informativi obbligatori.
Costi fatturati senza indicazione della partita Iva – Un aspetto non approfondito dai tecnici ministeriali riguarda l’eventuale inserimento nel quadro RS delle spese per servizi fatturati alla sfera personale del contribuente, con ivi indicato il codice fiscale in luogo della partita Iva.
A tale riguardo si registrano due posizioni interpretative:
– parte della stampa specializzata ritiene che se l’acquisto del servizio riferibile all’attività d’impresa o di lavoro autonomo viene effettuato come “persona fisica consumatore finale” e quindi in fattura è indicato il codice fiscale dell’acquirente non occorrerà riepilogare nel quadro RS il relativo importo;
– secondo una diversa impostazione, la spesa fatturata, seppur di natura “privata”, perché il documento giustificativo del costo riporta il codice fiscale (e non la partita Iva) dell’imprenditore o del professionista, dovrà comunque essere esposta (in misura piena, ovvero pari al 50% a seconda della tipologia) all’interno del quadro RS, se trattasi, in ogni caso, di un servizio riferibile all’attività economica esercitata.
In termini generali, a sostegno della tesi secondo cui le spese documentate da fattura elettronica sui cui è apposto il codice fiscale rimangano escluse dal monitoraggio imposto dal quadro RS può essere richiamata una pronuncia dell’Agenzia delle Entrate. In quella occasione i tecnici ministeriali, con la risposta alla Faq n. 71, diffusa in data 19.07.2019, hanno chiarito che, nel caso in cui il cessionario/committente comunichi al suo fornitore il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita Iva, ciò presuppone che stia operando l’acquisto del bene/servizio non nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione. Varrebbe, pertanto, il comportamento concludente dell’operatore economico che, fornendo al cedente/prestatore i riferimenti del codice fiscale, qualifica estraneo all’attività imprenditoriale o professionale l’acquisto di quel bene/servizio.
Pur nondimeno, nonostante l’irrilevanza ai fini della determinazione del reddito fiscale delle informazioni oggetto di obbligo informativo, tenuto conto che la fattura elettronica, anche se formalmente riporta unicamente il codice fiscale dell’utente, rimane comunque nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria perché presente nel Cassetto fiscale dell’operatore economico, appare scelta prudenziale quella di optare per l’inserimento della suddette spese, sempreché funzionalmente collegate all’esercizio d’impresa o del lavoro autonomo (si pensi, ad esempio, alle utenze dell’energia elettrica addebitate al professionista che utilizza l’abitazione principale anche come studio professionale) all’interno del quadro informativo RS.
Sul punto, evidentemente, sono attesi, a beneficio degli operatori, ulteriori chiarimenti ufficiali.