Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

30 Maggio 2024

Quadro LM per lavoratori autonomi sportivi in regime forfetario

Considerata la soglia di esenzione fiscale prevista dalla riforma dello sport e visto l’enigmatico silenzio dell’Amministrazione Finanziaria, come deve essere determinato l’imponibile da assoggettare all’imposta sostitutiva?

I lavoratori sportivi titolari di partita Iva, sussistendone i presupposti normativi, possono avvalersi del regime forfetario di cui all’art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014 con conseguente tassazione, sostitutiva dell’Ire (Imposta sul reddito) e delle addizionali, al 15% o 5%.
Secondo l’art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021, “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000”.

Per quanto riguarda il reddito imponibile derivante dal lavoro sportivo esercitato in forma autonoma da soggetti passivi in regime ordinario, le istruzioni alla compilazione del quadro RE, Modello Redditi PF 2024, consentono di evidenziare la quota dei compensi esenti da imposizione al rigo RE 21, colonna 4, “Redditi da prestazioni agevolate D.Lgs. 36/2021”.

Al contrario, nessuna specifica indicazione è prevista per il quadro LM. Considerato che le istruzioni ai modelli dichiarativi sono provvedimenti emessi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, atti che non possono essere in contrasto con una disposizione normativa, non può che trattarsi di mera dimenticanza.

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