Accertamento, riscossione e contenzioso

04 Maggio 2024

Il PVC può essere acquisito e presentato in sede di appello

Il processo verbale di constatazione non prodotto nel primo grado di giudizio non determina l’annullamento dell’avviso di accertamento e la sua acquisizione può essere disposta dal giudice, senza che ciò implichi esercizio dei poteri di integrazione probatoria.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22.04.2024, n. 10788, a fronte della sottolineatura della CTR in ordine alla mancata produzione del PVC nel fascicolo processuale e raccordata a due profili: quello motivazionale (il Collegio condivide la motivazione del Giudice di primo grado, con la quale stabilisce l’importanza della conoscenza del processo verbale, “quale componente essenziale sul piano motivazionale”) e quello istruttorio (“….essendo l’Agenzia delle entrate obbligata a fornire la prova dei fatti costitutivi”), ha ritenuto che il PVC sia producibile dall’Amministrazione, che non vi abbia provveduto prima, in appello ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. n. 546/1992, entro il termine perentorio dell’art. 32, c. 1 del medesimo decreto.

A tale proposito occorre sottolineare come il PVC ponga anzitutto una questione di completezza motivazionale dell’atto impositivo e, quindi, di pienezza del contraddittorio in merito alle ragioni fondate, in tutto o in parte, sugli esiti delle indagini rassegnate nel medesimo. In continuità rispetto al passato (Cass. Sez. V, 12.02.2009 n. 3456) in tale sentenza viene ribadito come, anche con riferimento agli atti notificati dopo l’entrata in vigore della L. 27.07.2000, n. 212, è stato confermato il principio secondo cui dal mancato deposito del processo verbale non deriva l’inammissibilità del ricorso, prevista dall’art. 22, c. 1 D.Lgs. 546/1992 per i soli atti ivi indicati, tra cui non compaiono l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato (comprensivi del PVC richiamato nell’avviso di accertamento), ai quali si riferisce, invece, l’art. 22, c. 4 citato e che possono, quindi, essere prodotti anche in un momento successivo, ovvero su impulso del giudice tributario (in tal senso anche Sez. V, 20.10.2010 n. 21509).

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits