IVA
11 Febbraio 2025
La sospensione del pagamento di un credito Iva vantato dal contribuente può avvenire anche in presenza di un semplice processo verbale di constatazione (PVC), senza la necessità di attendere l’atto di accertamento definitivo.
In occasione di una recente videoconferenza organizzata dall’editoria specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha confermato un aspetto rilevante in materia di rimborsi Iva, ovvero che la sospensione del pagamento di un credito Iva vantato dal contribuente può avvenire anche in presenza di un semplice processo verbale di constatazione (PVC), senza la necessità di attendere l’atto di accertamento definitivo.
L’interpretazione fornita si basa sull’art. 23 D.Lgs. 472/1997, che prevede la possibilità di sospendere il pagamento di un credito nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria qualora siano stati notificati atti di contestazione, di irrogazione di sanzioni o provvedimenti di accertamento, anche non definitivi. Inoltre, l’Agenzia ha richiamato la circolare 11.08.1993, n. 19/E, che già in passato aveva incluso i PVC tra gli elementi che possono determinare la sospensione del rimborso.