Revisione e controllo
05 Luglio 2024
Il revisore dei conti che ha già svolto due incarichi non può essere nominato una terza volta nello stesso ente: sono irrilevanti la consecutività degli incarichi, la durata degli stessi e il ruolo ricoperto nel collegio.
Il tema della possibile rieleggibilità del revisore negli enti locali, al termine dei due mandati, è stato esaminato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno che, con parere del 9.07.2021, è intervenuto commentando la disposizione dell’art. 235, c. 1 D.Lgs. 267/2000 (Tuel).
La norma prevede che i componenti dell’organo di revisione non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. In particolare, il quesito concerneva le seguenti casistiche: