Società e contratti

16 Novembre 2024

Provvedimenti amministrativi per turbata libertà degli incanti

Come rilevato recentemente dal Consiglio di Stato, l’indagine per i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p., può comportare l’adozione di specifici provvedimenti anche in sede amministrativa per la società.

In base all’art. 32 D.L. 90/2014, nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili a un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell’ANAC ne informa il Procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa anche appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione;

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