Accertamento, riscossione e contenzioso

17 Febbraio 2025

Prova sulle operazioni inesistenti, segnali di avvicinamento della CGE

La Cassazione segue la linea di interpretazione della Corte di Giustizia Europea in materia, mentre l'Agenzia delle Entrate segue ancora i propri principi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 5.02.2025, n. 2801, è tornata a pronunciarsi sul riparto dell’onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e oggettivamente inesistenti. La sentenza appare essere in linea con la sentenza n. 14102/2024 nella quale è però dato rinvenire un preciso richiamo alla Corte di Giustizia Ue (Global Ink Trade, causa C-537/22) nella quale è stato affermato che l’Amministrazione Finanziaria che intende negare il beneficio della detrazione dell’Iva a un soggetto passivo deve comprovare tanto gli elementi oggettivi alla base della ritenuta evasione dell’Iva, quanto quelli che comprovano che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in tale evasione.

Tale requisito della prova, sempre per il Giudice UE, vieta il ricorso a supposizioni o a presunzioni che appaiono l’effetto di violare il principio fondamentale del sistema comune dell’Iva costituito dal diritto della detrazione. Inoltre, la Corte Ue ammonisce con un passaggio di assoluto rilievo, che non si può esigere che un soggetto passivo debba verificare che l’emittente della fattura abbia adempiuto ai suoi obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’Iva.

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