Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Settembre 2024
Il timbro postale rappresenta una prova della notifica a cagione del riconoscimento di una veridicità rafforzata.
In termini di correttezza delle attività di notifica di atti a mezzo servizio postale la Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ordinanza 27.06.2024, n. 17722) ha stabilito che nell’ambito del giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo servizio postale di un atto, rispetto alla posizione del soggetto notificante nei termini di legge opportunamente prescritti, può essere considerata come validamente fornita mediante la produzione dell’elenco di trasmissione delle raccomandate, recante il timbro, sotto forma di datario, del preposto ufficio delle Poste.
In pratica, la veridicità dell’apposizione della data con l’apposito timbro da parte di tale ente è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico e non assume rilevanza la mancanza di sottoscrizione sulla distinta cumulativa delle raccomandate spedite.
La vicenda in commento trae spunto dal ricorso di un contribuente, avente a oggetto lamentate irregolarità in ordine alla notifica di un accertamento notificato riguardo alla tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani.