In osservanza del D.L. 118/2021, conv. dalla L. 21.10.2021, n. 147, il Ministero della Giustizia, con decreto dirigenziale 28.09.2021, ha recepito il documento predisposto dalla Commissione di studio contenente le norme di dettaglio e le linee guida per l’applicazione delle disposizioni in merito alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Nella sezione III del documento, titolata “Protocollo di conduzione della composizione negoziata“, sono trattati gli adempimenti che l’esperto deve eseguire nello svolgimento delle trattative per la definizione dell’operazione di risanamento.
Una premessa avverte che il Protocollo recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi e che pertanto le sue indicazioni non vanno intese come precetti assoluti. Di seguito, vengono passati brevemente in rassegna alcuni dei principali adempimenti.
- Verifica dell’indipendenza e accettazione dell’incarico. L’esperto a cui è stato proposto un incarico ha 2 giorni lavorativi per comunicarne l’accettazione, durante i quali deve tra l’altro:
- esaminare la domanda caricata sulla Piattaforma Telematica;
- accertare l’assenza delle cause di incompatibilità previste per i sindaci delle società, il possesso delle competenze occorrenti e della disponibilità di tempo e la propria indipendenza.
- Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. L’esperto deve esaminare, correggendolo se necessario, o compilare insieme all’imprenditore se mancante, il test online di norma allegato all’istanza.
- Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list. Tenendo conto delle indicazioni della check-list, l’esperto deve verificare la coerenza del piano di risanamento redatto dall’imprenditore, richiedendo al medesimo, all’organo di controllo e al revisore, ogni informazione ritenuta necessaria e segnalando per le correzioni le eventuali carenze/incongruenze.
- Analisi delle linee di intervento. Se l’esperto ritiene concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, con l’imprenditore individua le parti con le quali è opportuno intraprendere trattative.
- La gestione dell’impresa. Durante la composizione negoziata, l’intera gestione compete all’imprenditore. Tuttavia, gli atti di straordinaria amministrazione, nonché i pagamenti che possano risultare non coerenti con il piano di risanamento, devono essere preventivamente segnalati all’esperto. Se nonostante il parere negativo di quest’ultimo, l’imprenditore dà esecuzione ad un atto/pagamento con pregiudizio ai creditori, l’esperto deve iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese, affinchè i creditori possano averne contezza.
- Svolgimento delle trattative con le parti interessate. Gli incontri possono essere tenuti separatamente; tuttavia, gli intermediari finanziari con i quali esistono esposizioni dovrebbero essere invitati tutti contemporaneamente.
- Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate. L’esperto stimola e favorisce la formulazione di proposte concrete da parte dell’imprenditore e delle parti interessate per individuare una delle soluzioni possibili.
- Parere dell’esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili o di rinegoziazione di contratti. In presenza di ricorsi dell’imprenditore per contrarre finanziamenti prededucibili o per rideterminare le condizioni di contratti la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia, l’esperto potrà esprimere al tribunale il proprio parere sull’utilità delle misure richieste ad assicurare effettivamente la continuità aziendale.
- Stima della liquidazione dell’intero patrimonio. È opportuno che l’esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione del patrimonio.
- Conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma e comunica all’imprenditore.