Amministrazione del personale
30 Gennaio 2023
Le aziende con almeno 15 dipendenti sono tenute a inviare telematicamente il prospetto informativo disabili, nel caso di cambiamenti rilevanti della situazione occupazionale.
Il 31.01.2023 rappresenta il termine ultimo per l’invio, ai sensi dell’art. 9, c. 6 L. 68/1999, del prospetto informativo disabili da parte delle aziende che impiegano almeno 15 dipendenti e che hanno registrato, entro il 31.12.2022, cambiamenti della situazione occupazionale tali da incidere sul computo della quota di riserva.
La quota di riserva – I datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori, in misura diversificata a seconda della dimensione dell’azienda:
Rispetto a quanto sopra, comunque, esistono una serie di eccezioni: le aziende che hanno in essere procedure di CIGS o licenziamento collettivo, per esempio, sono sospese dall’obbligo di assunzione; i datori di lavoro con più di 35 dipendenti e la cui attività sia caratterizzata da faticosità, pericolosità (anche con riferimento alle condizioni ambientali) o comunque da particolari modalità di svolgimento – e che per tali motivi siano impossibilitati ad occupare l’intera percentuale di lavoratori diversamente abili – hanno facoltà di presentare motivata domanda di esonero parziale (massimo il 60% della quota di riserva) dall’obbligo al Servizio collocamento disabili della Provincia territorialmente competente; infine, la normativa prevede una serie di esclusioni dall’obbligo, specie con riferimento ai casi seguenti:
Computo lavoratori ed eccezioni – Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, nel computo aziendale rientrano tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (in proporzione all’orario, nel caso di part time), con l’eccezione di alcuni lavoratori, tra cui:
Modalità di invio e contenuto del prospetto informativo – Con riferimento al prospetto informativo, il datore di lavoro soggetto all’obbligo di collocamento deve inviarlo ai Servizi territorialmente competenti, tramite gli appositi servizi telematici, direttamente o per mezzo di un soggetto abilitato.
Nel caso in cui il datore adempia direttamente sarà necessario fare una distinzione: se la sede legale e le unità produttive sono ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma, il prospetto dovrà essere inviato al servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza; nel caso in cui, invece, la sede legale e le unità produttive dell’azienda siano ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, l’invio dovrà essere effettuato al Servizio informatico ove è ubicata la sede legale.
A seguito dell’invio, verrà rilasciata una ricevuta contenente data e ora di ricezione.
Più nel dettaglio, il prospetto, prendendo a riferimento la situazione al 31.12.2022, deve riportare i dati seguenti:
Importante sottolineare come il modello 2023 non abbia subìto modifiche rispetto a quello dell’anno precedente.
Apparato sanzionatorio – Nel caso di mancato o ritardato invio del prospetto informativo, è prevista una sanzione amministrativa di € 702,43 (maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo).
La mancata indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili, invece, pur non essendo soggetta alla sanzione prevista per mancato o ritardato invio, può essere ricondotta alla fattispecie che punisce i comportamenti che si concretizzano di fatto nella mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro.
Nel caso dei gruppi d’impresa, per i quali è possibile operare la compensazione territoriale, le singole aziende facenti parte del gruppo e interessate dalla compensazione devono presentare il prospetto informativo tutti gli anni, anche quando non sono intervenuti nell’anno precedente cambiamenti della situazione occupazionale.